REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 6.
Bandi di assegnazione.
1. Il comune provvede all’assegnazione degli alloggi di ERP che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell’ordine e ai corpi speciali di cui all’articolo 23, mediante bandi pubblici da indire valutando il fabbisogno abitativo, l’offerta di alloggi e il grado di soddisfazione della graduatoria del precedente bando. Il periodo che intercorre tra l’indizione di un bando e quello successivo può essere di sei mesi o un anno e, solo per comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, due anni. Il periodo di raccolta delle domande deve essere adeguato alle dimensioni demografiche e comunque non deve essere inferiore a 30 giorni. Il bando deve assicurare che l’anno fiscale di riferimento per la valutazione economica dei partecipanti allo stesso sia per tutti il medesimo.(6)
2bis. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti per l’assegnazione dei soli alloggi di risulta resisi disponibili, hanno facoltà di provvedere con le procedure dell’articolo 14. Nel caso di assegnazione di alloggi di nuova costruzione o recuperati o comunque acquisiti, il comune deve in ogni caso procedere al bando di assegnazione ai sensi del regolamento.(8)
2ter. Ai fini della conoscenza del fabbisogno e della programmazione degli interventi, i comuni di cui al comma 2bis, nell’anno precedente il termine della legislatura regionale, devono procedere alle assegnazioni mediante bando. (9)
3. Il comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica e delle caratteristiche territoriali e sociali, definisce, nel rispetto del principio di eguaglianza, garantendo la parità di trattamento:(10)
a) le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;
b) l’eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell’articolo 11;
c) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando.
4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.
5. Il comune, con il bando e con altre modalità idonee, deve rendere noto ai cittadini:
a) i requisiti per l’accesso all’assegnazione di un alloggio di ERP;
b) la prevedibile disponibilità di alloggi di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 per il periodo di validità della graduatoria, nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, negli altri comuni;
c) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell’articolo 11;
d) le modalità di attribuzione dell’Indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC);
e) le modalità di valutazione del periodo di residenza ai fini del calcolo dell’ISBARC/R in forza del quale è formata la graduatoria;
f) il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi