REGOLAMENTO REGIONALE
10 febbraio 2004
, N. 1
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)
(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1
Art. 7.
Presentazione della domanda.
1. La domanda di assegnazione di un alloggio di ERP può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e/o in quello in cui si presta l’attività lavorativa esclusiva o principale.
2. Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l’attività lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri consecutivi, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente.
3. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate) e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 .
4. La domanda è inserita, a cura del comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell’ISBARC e dell’ISBARC/R di cui all’articolo 10, ai fini dell’inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. I comuni o i soggetti convenzionati assicurano l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante.
5. La procedura informatica della Regione costituisce la sola procedura da utilizzarsi per la gestione e la valutazione delle domande ai fini dell’assegnazione di un alloggio di ERP. Essa consente automaticamente al comune di:
b) annullare duplicazioni delle domande eventualmente presentate da altri componenti del nucleo del richiedente, qualora non sia richiesta la scissione del nucleo familiare;
e) determinare l’Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP) e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ERP) dei richiedenti, ai fini dell’assegnazione;
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia