REGOLAMENTO REGIONALE
10 febbraio 2004
, N. 1
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)
(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1
Art. 12.
Convenzioni.
1. I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l’assistenza ai richiedenti nella compilazione e l’inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale. Le attestazioni ISEE-ERP possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra.
2. Al fine di agevolare i comuni nell’applicazione delle presenti disposizioni, di assicurare l’omogeneità delle procedure e la raccolta delle informazioni di cui all’articolo 3, comma 45, della l.r 1/2000, la Giunta regionale approva uno schema di convenzione, concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati, per la prestazione dei servizi di cui al comma 1.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia