REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 13.
Assegnazione degli alloggi.
1. Ai fini dell’assegnazione, l’ente gestore degli alloggi ERP comunica periodicamente al comune l’elenco complessivo degli alloggi disponibili, con la prevedibile data di disponibilità concreta. (28)
2. Il comune provvede all’assegnazione dell’alloggio secondo l’ordine della graduatoria comunale e provvede alla trasmissione dei relativi nominativi di assegnatari ai rispettivi enti gestori per i conseguenti abbinamenti delle unità abitative. Gli enti gestori dovranno seguire i seguenti criteri e quanto previsto al presente articolo:
a) gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) ai nuclei familiari con ISEE-ERP non superiore a 16.000 euro o con ISE-ERP non superiore a 17.000 euro;
b) gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b) ai nuclei familiari con ISEE-ERP compreso tra 14.000 e 40.000 euro.
Il comune trasmette all’ente gestore i dati necessari per la stipula del contratto di locazione.(29)
3. Il comune, previa diffida all’interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all’alloggio offerto dall’ente gestore salvo casi di gravi motivi di rinuncia debitamente attestati da certificazioni mediche rilasciate dall’autorità sanitaria o in relazione ad altre cause attestate dalle competenti autorità, quali accessibilità a servizi di assistenza e cura di componenti del nucleo familiare. (30)
3 bis. L’ente gestore provvede all’inserimento nel sistema informatico regionale dei dati relativi alla disponibilità dell’alloggio, all’assegnazione dell’alloggio e alla stipula del contratto della locazione. (31)
4. L’assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani di mobilità del patrimonio di ERP.
5. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l’accesso all’ERP delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell’ISBARC/R, il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. (32)
5 bis. E’ in facoltà dei comuni definire con apposita convenzione con il soggetto gestore le modalità di avvalimento dell’ente gestore ai fini delle attività inerenti il procedimento di assegnazione che rimane in capo al comune.(33)
6. L’abbinamento è effettuato dal soggetto gestore nell’ambito degli alloggi in stato di conservazione definito mediocre o normale in base alla l.r. 4 dicembre 2009 n. 27“Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” e secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto dei seguenti criteri:(34)
a) possibilità di incremento delle superfici di cui alla tabella del comma 9, in presenza di situazioni di particolari patologie croniche a carico di uno dei componenti del nucleo familiare che comportino l’esigenza di spazi per l’installazione di apparecchiature di cura o per ospitare chi provvede all’assistenza di invalidi che necessitano di accompagnamento in base a certificazione delle competenti autorità sanitarie o anche di previdenza sociale;(35)
b) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disabilità giustifichi l’assegnazione di tale alloggio.
6 bis. Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, l’ente gestore può proporre all’assegnatario un alloggio che necessiti di interventi minimi di manutenzione oppure di adeguamento a norme di sicurezza o di entrambi gli interventi. A tal fine, viene stipulata una specifica convenzione in forza della quale:
a) l’assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell’intervento, che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
b) l’ente gestore autorizza i lavori, si impegna ad effettuare la vigilanza-direzione degli stessi e ad eseguire le opportune verifiche. La rinuncia dell’assegnatario ad una o più proposte di cui al presente comma non causa alcuna preclusione-decadenza. (36)
7. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazioni di sovraffollamento, come definito al punto 11 dell’allegato 1, parte prima, l’assegnatario viene inserito d’ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio, ai sensi dell’articolo 22.(37)
8. Nell’assegnazione degli alloggi di ERP che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d’accesso fatta eccezione per il valore dell’ISEE-ERP, che viene sostituito dal limite di decadenza, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).
9. Ai fini dell’assegnazione si deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda, compreso il nascituro.
Di norma l’abbinamento dell’alloggio avviene facendo riferimento alla seguente tabella che non ha efficacia vincolante e tenendo conto delle particolari situazioni di patologie croniche e invalidanti di cui al precedente comma 6 lettera a). (38)

numero utenti

Per tipologia A si intende un alloggio in cui è presente uno spazio cottura all’interno del locale di soggiorno; per tipologia B si intende invece un alloggio in cui è presente una cucina separata o separabile dal locale soggiorno e dotata di autonoma sorgente di aerazione ed illuminazione diretta
Superficie utile residenziale (sur) in mq per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti ai sensi o successivamente alla l.r. n. 1/2000, art. 3, comma 52
Superficie utile residenziale per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti precedentemente alla l.r. n. 1/2000, art. 3, comma 52
Tipologia A) (1)
Tipologia B) (1)
1
36
41
46
2
42
48
55
3
51
57
65
4
71
75
80
5
84
85
93
6
93
95
Nella superficie massima disponibile
Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili.
(1) Resta ferma la possibilità di abbinamento di alloggio di superficie inferiore a quella indicata al rigo relativo ad un utente.

10. L’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), a favore dei richiedenti che hanno presentato la domanda di assegnazione di un alloggio ai sensi dell’articolo 7, comma 2, non può superare il 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno con arrotondamento all’unità superiore. (39)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
30. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. p), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
34. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
36. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. r), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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