REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 22.
Mobilità abitativa.
1. Il comune e i soggetti gestori con apposita convenzione individuano compiti e modalità relativi all’indizione del bando di mobilità, i criteri di formazione della graduatoria e la durata di efficacia della graduatoria nel caso non sostituita da successiva nuova graduatoria. In mancanza di convenzione ciascun gestore procede relativamente al proprio patrimonio.(79)
1 bis. La mobilitàè ammessa da alloggi a canone sociale verso alloggi a canone moderato, quella da alloggi a canone moderato e concordato verso alloggi a canone sociale può avvenire nei casi in cui il nucleo familiare, per modifica dell’ ISEE/ERP, rientri nei limiti previsti dall’art. 8 lett. f), per gli alloggi a canone moderato e concordato la modifica dell’ISEE nei limiti previsti dal medesimo art. 8 lett. f) comporta la possibilità di accedere ad apposite misure regionali per il sostegno degli affitti. E’ ammessa la mobilità da alloggi a canone moderato e concordato verso alloggi a canone sociale qualora non venga ridotto il numero complessivo di alloggi a canone sociale.(80)
1 ter. Con la domanda di mobilità da canone moderato a canone sociale, corredata dalle certificazioni comprovanti la data ed il peggioramento della situazione economica, nelle more del provvedimento di cambio alloggio da canone moderato a canone sociale, il nucleo corrisponde al soggetto gestore il canone di locazione ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 27/2009 dal peggioramento della condizione economica se anteriore all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1.(81)
2. Possono partecipare al bando i conduttori, in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:
a) variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell’alloggio;
b) malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell’alloggio;
c) necessità di avvicinamento al posto di lavoro;
d) ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza morale, materiale o sanitaria;
e) gravi e documentate necessità del richiedente o del nucleo familiare.
3. Nel caso di avvicinamento al posto di lavoro non è richiesto il requisito della residenza, purché almeno un componente del nucleo familiare svolga l’attività lavorativa principale nel comune di presentazione della domanda; nel caso di avvicinamento a parente invalido è sufficiente che sia residente l’invalido a cui il conduttore intende avvicinarsi, mentre nel caso di ricongiungimento o avvicinamento al luogo di cura, è sufficiente la residenza di almeno un componente del nucleo familiare, o che la casa di cura abbia sede nel comune di presentazione della domanda.
4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, i comuni, d’intesa con l’ALER territorialmente, competente possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggio o per bandi sovracomunali.
5. Il comune, previo accordo con l’ALER, in caso di alloggi gestiti da quest’ultima, destina al cambio non meno del 10% della disponibilità di alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.
7. Le ALER possono essere delegate da più comuni all’emanazione di bandi per il cambio alloggio su scala provinciale o subprovinciale.
10. Il soggetto gestore, dandone comunicazione agli interessati e al comune, provvede direttamente al cambio di alloggio anche fuori dai confini comunali dell’alloggio del richiedente nei seguenti casi:(85)
a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66%, certificata ai sensi della legislazione vigente, oppure quando un componente del nucleo familiare abbia una età superiore a 65 anni;
b) nuclei familiari in situazione di forte sovraffollamento, come definito nell’allegato 1, parte prima, punto 11;
c) nuclei familiari in condizione d’antigienicità, di cui all’allegato 1, parte prima, punto 12, lettera a);
d) cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di ERP;
e) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia non disciplinati dal comma 13 dell’articolo 30, assumendosi l’eventuale onere del trasferimento dell’assegnatario in alloggio adeguato;
f) esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio di ERP che determinino la necessità di mobilità dell’assegnatario;(86)
f bis) nelle ipotesi di cui al comma 1 bis.(87)
11. Il soggetto gestore trasmette annualmente al comune l’elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio con una superficie superiore a quella idonea all’esigenze del nucleo familiare facendo riferimento alla tabella dell’articolo 13, comma 9. Il comune, nel caso in cui l’assegnatario non ne abbia già fatto richiesta, compatibilmente con la disponibilità, favorisce comunque il cambio alloggio con proprio provvedimento ove possibile nell’ambito del quartiere.(88)
12. L’assegnatario può ricorrere in opposizione per gravi e documentati motivi, entro i successivi 30 giorni, avverso il provvedimento che dispone il cambio forzoso dell’alloggio, a norma dei commi 10 e 11. Trascorsi i 30 giorni, previa motivata decisione sul ricorso eventualmente presentato, il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. Gli alloggi offerti per l’attuazione dei cambi di cui ai commi 10 e 11 non rientrano nel computo della quota prevista al comma 5.
13. Il comune o l’ente gestore possono disporre la corresponsione di contributi agli assegnatari per le spese inerenti al trasferimento, anche graduati secondo il reddito familiare.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
79. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ll) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
80. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. mm) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
81. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. mm) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
82. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. nn) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
83. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. oo) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
84. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. pp) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
85. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. qq) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
86. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. rr) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
87. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. ss) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
88. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. tt) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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