REGOLAMENTO REGIONALE
10 febbraio 2004
, N. 1
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)
(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1
Art. 25.
Edifici a proprietà mista.
1. Il gestore può assumere o continuare l’amministrazione di stabili a proprietà mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell’articolo 1136 del codice civile.
2. I locatari degli alloggi di ERP, compresi negli stabili a regime condominiale, hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione a carico dei locatari.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia