REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 4

Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell’affidamento, da parte dell’autorità d’ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;4

Art. 3.
Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore delle reti e degli impianti ed erogatore del servizio.
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale, l’autorità d’ambito stabilisce i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dei servizi.
2. In caso di separazione, al gestore delle reti e degli impianti compete la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento ed al potenziamento di tali dotazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale; all’erogatore del servizio spettano tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata di reti ed impianti ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale.
3. In particolare, il gestore delle reti e degli impianti è tenuto a realizzare tutte le nuove opere e gli interventi di potenziamento, ristrutturazione e valorizzazione inseriti nel piano d’ambito; all’erogatore spettano, oltre alle attività di fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria che non sia di competenza del gestore delle reti e degli impianti.
4. La specificazione e la ripartizione dei segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell’erogatore del servizio sono dettagliate nell’allegato "A" al presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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