Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento sono definite:
a) acque calde geotermiche: le acque sotterranee indicate all’articolo 1, comma 6, della legge 896/1986 il cui utilizzo geotermico è disciplinato dalla medesima legge.
b) acque destinate al consumo umano:
1) le acque trattate o non trattate, aventi i requisiti di qualità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione acquedottistica, mediante cisterne, in bottiglie o contenitori, o derivino da approvvigionamento autonomo;
2) le acque, aventi i requisiti di qualità di cui al d.lgs. 31/2001, utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
c) acque restituite: acque che escono dal sistema idraulico di utilizzo secondo concessione;
d) acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie terrestre, immagazzinate nei pori fra le particelle sedimentarie e nelle fenditure delle rocce compatte, nella zona detta di saturazione, delimitata inferiormente da un substrato impermeabile. Rientrano in tale fattispecie le manifestazioni sorgentizie, concentrate e diffuse, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali, nonché i laghi e gli affioramenti idrici in genere ottenuti in conseguenza dell’attività estrattiva da cava. Sono comprese in tale definizione tutte le acque rinvenute a profondità inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi;
e) acque superficiali: il reticolo idrografico costituito dai corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, fossi, colatori), laghi, lagune, con esclusione dei laghi di cava e dei canali destinati all’allontanamento delle acque reflue urbane e industriali;
f) acquifero: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa di importanza socio-economica e ambientale;
g) acquifero freatico (o non protetto, o primo, o libero) o falda freatica: acquifero limitato solo inferiormente da terreni impermeabili, che può ricevere apporti lateralmente o dalla superficie;
h) acquifero protetto (o confinato, o secondo) o falda protetta: acquifero idraulicamente separato dalla superficie o dalla falda libera soprastante da terreni impermeabili, che può ricevere apporti solo laterali. Ove tale separazione non sia ravvisabile a scala regionale, secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, si deve considerare protetto un acquifero separato dall’acquifero soprastante da uno o più corpi geologici, con una congrua continuità areale, di cui almeno uno abbia uno spessore minimo di 10 metri e una conducibilità idraulica inferiore a 10-8 m/s;
i) aree di salvaguardia: zone destinate a mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, distinte in zone "di tutela assoluta", "di rispetto" e "di protezione", così come definite dall’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/171/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole");
j) aree di riserva: zone interessate da facile ricarica degli acquiferi e da risorse idriche pregiate che devono essere preservate ai fini di un loro utilizzo futuro, con particolare riferimento all’uso potabile. La funzione di riserva può riguardare anche il solo acquifero protetto;
k) autorità di polizia idraulica: autorità competente all’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 18 marzo 1997, n. 59") ed alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione);
l) autorità d’ambito (ATO): la forma di cooperazione tra comuni e province prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 36/1994;
m) bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, tra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino e sottobacino, superficiale o sotterraneo e le risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e ai fabbisogni per i diversi usi. Gli strumenti e i metodi per la valutazione comparativa sono quelli previsti dalla pianificazione regionale;
n) catasto utenze idriche (CUI): banca dati informatizzata, organizzata su base provinciale, concernente le concessioni di derivazione attuate sul territorio regionale formata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
o) corpi idrici: acque superficiali e acque sotterranee (acquiferi, falde idriche);
p) deflusso minimo vitale (DMV): deflusso che, in un corso d’acqua naturale, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;
q) derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi. Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque. Sono definite piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti di cui all’articolo 6 del r.d 1775/1933 e grandi derivazioni quelle che superano i predetti limiti;
r) derivazioni di interesse interregionale: le derivazioni di cui all’articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Sono derivazioni superficiali e sotterranee, grandi o piccole, che soddisfano i seguenti requisiti:
1) derivazioni da corpi idrici superficiali:
di confine: le derivazioni che prelevano da corpi idrici in un punto nel quale fungono da confine tra regioni, ancorché gli elementi costitutivi siano situati sul territorio di un’unica regione;
interregionali: le derivazioni i cui elementi costitutivi sono localizzati sul territorio di più regioni;
2) derivazioni da corpi idrici sotterranei:
le derivazioni realizzate in prossimità del confine interregionale e potenzialmente in grado di influenzare l’idrogeologia della regione confinante, così come individuate da appositi protocolli d’intesa stipulati con le regioni confinanti;
s) derivazioni interprovinciali: le derivazioni i cui elementi costitutivi (opere di presa, adduzione, luoghi di utilizzazione, scarico o restituzione) sono ubicati nel territorio di più province; nonché le derivazioni i cui elementi costitutivi sono ubicati nel territorio di una sola provincia ma afferiscono a tratti di corpi idrici costituenti confine di provincia ovvero sono ubicate in prossimità del confine provinciale e possono avere ripercussioni in ordine all’idrologia o all’idrogeologia della provincia confinante;
t) equilibrio idrogeologico: condizione in cui si trova un corpo idrico quando le estrazioni o le alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili per un lungo periodo;
u) falda: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo, circolanti nell’acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno in libera, confinata, semiconfinata/semilibera;
v) piezometro: pozzo generalmente di piccolo diametro, che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello di falda o del prelievo di campioni finalizzato al monitoraggio di una specifica falda;
w) portata massima: valore istantaneo massimo, espresso in l/s, del prelievo consentito dal provvedimento di concessione nell’unità di tempo;
x) portata media: valore medio, espresso in l/s, del prelievo, risultante dal rapporto tra il volume di prelievo e il periodo nell’arco dell’anno solare per il quale il prelievo è concesso;
y) pozzo: struttura realizzata mediante perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e attrezzata al fine di consentire l’estrazione di acqua dal sottosuolo;
z) prova di pompaggio: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell’abbassamento del livello dell’acqua nel pozzo stesso ovvero in pozzi o piezometri vicini;
aa) risorse qualificate: ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 2, del r.d. 1775/1933, come sostituito dal d.lgs. 152/1999 e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo l, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128) le acque sotterranee poste sotto la base del primo acquifero e all’interno di falde protette, nonché le acque sotterranee, destinate dalla pianificazione d’ambito a soddisfare esigenze idropotabili, poste all’interno delle "aree di riserva integrative" e delle "aree a scarsa potenzialità idrica", così come definite ed individuate dalla pianificazione regionale di settore;
bb) salto: dislivello (espresso in m.) tra il pelo d'acqua del corso d'acqua utilizzato, tenuto conto del rigurgito creato dalle opere di sbarramento e di presa, ed il pelo d'acqua nella sezione di restituzione, a valle dei manufatti di scarico;
cc) salto utile: dislivello (espresso in m.) tra il pelo d'acqua del canale o vasca di carico a monte ed a valle dei meccanismi motori, in base al quale sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione a scopo idroelettrico. Nel caso di serbatoi con escursione di livello minore o uguale al 10% del valore medio del salto, ai fini della determinazione del salto utile viene individuato il dislivello fra la quota del baricentro del volume utile di regolazione e la quota media della restituzione a valle delle turbine;
dd) sorgente: punto o area più o meno ristretta, in corrispondenza della quale si determina la venuta a giorno d’acque sotterranee;
ee) ufficio istruttore: l’ufficio preposto all’effettuazione dell’istruttoria tecnico-amministrativa sull’istanza della concessione di derivazione;
ff) volume di prelievo: quantità massima di acqua, espressa in m3, complessivamente prelevabile in virtù della concessione nell’arco di un anno solare;
gg) zone acquifere omogenee: bacini idrogeologici classificati sulla base della situazione di equilibrio tra ricarica e prelievo ed eventualmente suddivisi per settori, delimitati sulla base delle caratteristiche omogenee degli orizzonti acquiferi, definiti ai sensi del d.lgs. 152/1999, e rappresentativi per la presenza di significativi accumuli di acque sotterranee posti al di sotto del livello di saturazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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