Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 3
(Usi delle acque oggetto di concessione)
1. L’uso delle acque superficiali e sotterranee definite pubbliche dall’art. 1 della legge 36/1994è soggetto al regime di concessione di cui al titolo II del presente regolamento, fatta eccezione per l’uso di cui all’articolo 4.
2. Nel caso di uso delle acque in assenza di concessione, si applica l’articolo 17 del r.d. 1775/1933.
3. Il rilascio delle concessioni d’acqua pubblica avviene per gli usi individuati dal comma 4 o ai sensi del comma 5.
4. Sono individuati i seguenti usi delle acque:
a) potabile: finalizzato al consumo per il fabbisogno idrico delle persone. Detto uso rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano;
b) irriguo: finalizzato all’irrigazione fondiaria e all’irrigazione di coltivazioni all’interno di serre, il presente uso comprende anche le attività venatorie e sportivo-venatorie praticabili sui fondi agricoli;(1)
d) industriale: finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l’uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
f) zootecnico: finalizzato all’allevamento di bestiame nell’ambito di imprese agricole o zootecniche. purché, per modalità di prelievo, quantità d’acqua utilizzata e numero di capi, non sia riconducibile all’uso domestico di cui all’articolo 4;
g) igienico: finalizzato ai servizi igienici, anche all’interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;
h) antincendio: finalizzato ai servizi antincendio anche all’interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;
5. E’ consentito un uso non riconducibile a una delle tipologie individuate dal comma 4, purché non sia contrario alla normativa vigente e non contrasti con il pubblico interesse, tenuto conto delle sue concrete modalità di esercizio. In tali casi l’istanza di concessione, il disciplinare di concessione e lo stesso provvedimento di concessione descrivono espressamente e dettagliatamente l’uso da effettuarsi in concreto e le finalità sottese.
6. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati i criteri per la deroga di cui all’art. 30 del d.lgs. 152/1999 circa la reimmissione in falda o nel sottosuolo delle acque finalizzate all’uso di cui al comma 4) lettera l).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia