Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 6
(Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica)
1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente:
a) prevedono l’introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata;
b) come stabilito dall’art. 25, comma 3 del d.lgs. 152/1999, prevedono la realizzazione della rete di adduzione in forma duale;
c) negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati, prevedono la realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda, destinata all’uso "potabile", anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non già alla temperatura necessaria;
d) prevedono l’installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volumi o portate erogate, omologati a norma di legge;
e) prevedono, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l’adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonché, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrate, comunque accessibili solo al personale autorizzato e tali da limitare al massimo l’esposizione di terzi a qualsiasi evento accidentale.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale adegua a quanto previsto dal comma 2 il "Regolamento edilizio comunale – testo tipo ai sensi della l.r. 23 giugno 1997, n. 23", approvato con delibera di Giunta regionale VI/46917 del 3 dicembre 1999. Nei successivi centoventi giorni i comuni adeguano i rispettivi regolamenti.
3. Le concessioni di derivazione sono rilasciate previa verifica che le portate richieste siano commisurate alla reale necessità di utilizzo, considerando:
a) per l’uso industriale: l’impiego delle migliori tecnologie per il risparmio idrico. A tal fine la domanda di concessione deve essere corredata da una relazione tecnica sugli impianti, firmata da professionista abilitato, che abbia per oggetto l’utilizzo delle acque nel ciclo produttivo, valutandone i possibili ricicli e riutilizzi nonché le modalità e le caratteristiche dello scarico delle acque;
b) per l'uso irriguo: l’effettivo fabbisogno idrico in funzione dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi delle colture praticate, anche a rotazione, dei consumi medi e dei metodi d’irrigazione adottati. A tal fine la domanda di concessione deve essere corredata da una relazione tecnico-agronomica per la valutazione del fabbisogno distrettuale, firmata da professionista abilitato, da elaborare secondo le indicazioni tecniche fornite dalla Direzione regionale competente.
5. Per il riutilizzo delle acque reflue nel settore industriale e nel settore irriguo, relativamente al riuso diretto in campo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 152/1999).
6. In attuazione della pianificazione di settore relativa al risparmio e al riutilizzo delle acque, il titolare degli impianti di trattamento può conferire nel reticolo irriguo le acque reflue, valorizzate mediante un adeguato trattamento, senza oneri a carico del titolare della rete irrigua.
7. Accertata la disponibilità al conferimento di acque reflue alla rete irrigua, come risultante dalla pianificazione d’ambito, l’autorità concedente provvede all’adeguamento delle portate oggetto di concessione irrigua, al fine di favorire il risparmio idrico.
8. Il conferimento di acque reflue al reticolo irriguo è regolato da apposito disciplinare fra le parti da comunicarsi all’autorità concedente.
9. La Giunta regionale può disporre, sulla base di quanto indicato dalla pianificazione di settore prevista dal d.lgs. 152/1999 e dalla l.r. 26/2003, condizioni particolari di concessione al fine di favorire il riuso di acque reflue e promuove il riutilizzo delle stesse anche mediante la stipula di accordi di programma con i titolari degli impianti di trattamento ed i titolari della rete di distribuzione delle acque irrigue.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia