Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 7
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b), e dell’articolo 44, comma 1, lettera h), della l.r. 26/2003 e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, comma 1, lettere e) e f), della medesima legge, la competenza in ordine al rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la derivazione di acqua pubblica spetta alla Regione per le grandi derivazioni e alle province per le piccole derivazioni. Alle province spetta anche, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera a), numero 3, il rilascio delle licenze per l’attingimento di acqua pubblica, di cui all'art. 32 del presente regolamento.
2. Ai fini della concessione, sia per le grandi sia per le piccole derivazioni, la competenza in ordine all’istruttoria spetta alle province, alle quali pertanto devono essere presentate le domande di concessione.
3. Il riparto della competenza territoriale delle province è effettuato secondo il criterio dell’ubicazione dell’opera di presa ovvero, in caso di più opere di presa ricadenti in diversi territori provinciali, secondo il criterio del luogo di prelievo della maggiore quantità di risorsa idrica.
4. La Giunta regionale, sulla base delle direttive dettate dal presente regolamento, stabilisce, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003, le modalità tecnico-operative per lo svolgimento secondo criteri omogenei delle attività amministrative di cui ai commi 1 e 2, per favorire il raccordo tra più province nel caso di piccole derivazioni interprovinciali e il raccordo tra fase istruttoria provinciale e fase decisoria regionale nel caso di grandi derivazioni.
5. Gli enti competenti per l’istruttoria e per il rilascio delle concessioni inseriscono e aggiornano, nel catasto utenze idriche i dati relativi ai principali aspetti tecnici e amministrativi delle utenze.
6. Relativamente alle concessioni d’interesse interregionale, appositi protocolli d’intesa con le regioni o le province autonome confinanti disciplinano la fase istruttoria, nonché le modalità di acquisizione dell’intesa di cui all’articolo 89, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
NOTE:
3. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, nonché dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia