Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 12
(Osservazioni, opposizioni e pareri)
1. Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica e, entro trenta giorni dal decorso dell’ultimo fra i termini di cui all’articolo 11, può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
2. Trascorsi i termini di cui all’articolo 11, l’ufficio istruttore richiede ai soggetti indicati al comma 4 i relativi pareri di competenza, in conformità con le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e fissa altresì data, ora e luogo della visita di istruttoria, se necessaria.
3. L’ufficio istruttore, in alternativa alla richiesta di parere di cui al comma precedente, può indire tra gli stessi soggetti una conferenza dei servizi per l’acquisizione dei relativi pareri, in conformità delle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, fissando nella convocazione data, ora e luogo della visita locale di istruttoria, se necessaria, che potrà anche essere contestuale alla conferenza stessa.
4. In entrambi i casi disciplinati ai commi 2 e 3, vengono inviati ai soggetti interessati copia della domanda e delle eventuali domande concorrenti, unitamente alla documentazione necessaria; i soggetti da considerare per l’acquisizione dei pareri sono i seguenti:
a) autorità di bacino competente, per la valutazione circa la compatibilità con l’equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
b) comuni il cui territorio sia interessato dalle opere di derivazione, per una valutazione circa la compatibilità con i propri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) comando militare competente per territorio, per la valutazione circa la compatibilità con eventuali limitazioni stabilite ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari);
d) autorità idraulica competente sul tratto d’alveo interessato dalla derivazione richiesta, per la valutazione circa la compatibilità idraulica e per il rilascio del relativo nulla-osta, ai sensi dell’articolo 93 e seguenti del r.d. 523/1904;
e) provincia confinante, per il caso di derivazioni interprovinciali, per un parere in merito all’eventuale rilascio di concessione;
f) autorità competente in materia di sicurezza delle dighe, per il caso in cui la concessione comporti la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e di bacini di accumulo ovvero modifiche o comunque interventi con ripercussioni su opere già esistenti;
g) azienda sanitaria locale territorialmente competente, per il caso in cui la concessione riguardi, anche solo parzialmente, acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 31/2001;
h) autorità d’ambito, per il caso in cui la concessione riguardi acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;
i) ente gestore dell' area protetta interessata, per il caso in cui le opere di derivazione ricadano nel territorio di una delle aree protette individuate dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali o europee (Rete Natura 2000), per il nulla-osta e i pareri previsti;
j) consorzi di bonifica di cui all’articolo 4 della l.r. 7/2003 o strutture consortili di bonifica, irrigazione e/o miglioramento fondiario di cui al comma 3 dell' articolo 4 già operanti nel comprensorio interessato, per il caso di derivazione ad uso irriguo, per la valutazione circa la possibilità di soddisfacimento della richiesta d’acqua attraverso le strutture esistenti;
5. Della data, ora e luogo della visita locale di istruttoria è data comunicazione al richiedente e al proprietario del terreno o dei terreni interessati, se diversi dal richiedente; dell’indizione della conferenza dei servizi è data comunicazione al richiedente.
6. Nel caso in cui la conferenza di servizi abbia rilevanza anche ai fini della VIA, ai sensi dell’articolo 24, la riunione conclusiva si tiene entro i termini previsti dalla normativa per l'effettuazione della procedura di VIA.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia