Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 15
(Deflusso minimo vitale (DMV))
1. Per i corsi d’acqua superficiali, soprattutto ai fini del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione previsti per il corpo idrico interessato dalla derivazione dalla pianificazione di settore vigente, è garantito il DMV, così come determinato per ciascuna sezione del corso d’acqua dalla pianificazione di settore e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione del provvedimento.
2. In relazione alla necessità di adeguare il DMV, in considerazione dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua, dell'evoluzione dell'impatto antropico, dell'attuazione delle misure previste dalla pianificazione di settore, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per la tutela e valorizzazione del corpo idrico oggetto della derivazione, di specifiche sperimentazioni e verifiche sull’efficacia dei rilasci, nei disciplinari di concessione è prevista la facoltà dell’autorità concedente di revisionare ogni sei anni il valore del DMV e di modificare in conseguenza il canone in funzione delle eventuali variazioni di portata introdotte.
3. Qualora la portata intercettata dall’opera di presa sia inferiore al DMV, essa è totalmente rilasciata; nel caso di derivazione con bacino di accumulo in alveo, il concessionario garantisce comunque a valle dell’opera di presa una portata minima pari al DMV.
4. A valle del punto di rilascio il concessionario installa appositi sistemi di misura del valore del DMV, consistenti in misuratori di portata o in sistemi semplificati secondo le prescrizioni impartite dall’autorità concedente in sede di rilascio della concessione ovvero di adeguamento della medesima al DMV; sono escluse dall’obbligo di installazione le derivazioni aventi portata inferiore al 5% del DMV calcolato per la sezione del corpo idrico derivato in corrispondenza della presa.
5. Il concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire all’autorità concedente l’accesso ai luoghi e a supportarne l’attività di verifica del rispetto delle portate concesse e del valore del DMV a valle delle opere di derivazione.
6. Il concessionario deve installare in prossimità dell’opera di derivazione un apposito cartello con una sintesi delle indicazioni di cui all’art. 8, comma 1, nonché del DMV.
7. Il mancato rilascio del DMV, anche nelle more del rilascio della concessione, costituisce violazione che dà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente ed è causa di decadenza, ai sensi dell’articolo 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia