Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 18
(Disciplinare regolante le condizioni della concessione)
1. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che forma parte integrante del provvedimento di concessione.
2. Il disciplinare contiene:
b) la quantità d’acqua da derivare, di cui è indicata la portata massima e media, nonché il volume di prelievo;
d) nel caso di derivazione ad uso idroelettrico, il salto in base al quale è determinata la potenza nominale media soggetta a canone;
e) il modo e le condizioni di raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione o scarico dell'acqua;
f) le portate da rilasciare a valle dell’opera di presa per garantire il DMV e le soluzioni tecniche adottate per attuare tale rilascio;
g) l’obbligo di installazione e manutenzione di idonei misuratori delle portate e dei volumi d’acqua derivati indicati con direttiva di Giunta ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 152/1999. Fanno eccezione le utenze, come quelle al servizio di impianti antincendio, per le quali ciò potrebbe rappresentare un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzionamento delle stesse; in tali casi è previsto l’obbligo di adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso;
h) nel caso di derivazioni di acque sotterranee, l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte dell’autorità concedente ovvero dei soggetti preposti ai controlli;
j) le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e a tutela dei terzi;
l) l’espressa previsione che sono interamente a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, ivi comprese quelle relative all’esecuzione di lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare l’alveo, il bacino, nonché beni o infrastrutture limitrofe e in generale l’ambiente naturale;
m) qualora le opere di presa pregiudichino la continuità ecologica del corso d’acqua, sono interamente a carico del concessionario gli interventi o le opere necessarie a garantire il corretto passaggio dell’ittiofauna;
n) per le derivazioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracanoni;
o) i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;
p) l’espresso richiamo dell’articolo 39 ai fini della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione;
r) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
s) l’obbligo di collocazione di un cartello di identificazione della concessione, in prossimità dell’opera di presa;
u) i disegni delle opere di presa indicanti tutti gli organi di derivazione, adduzione e scarico, nonché lo spazio delle luci di scarico di eccesso di portata durante il normale funzionamento della derivazione e la scala metrica di livello da apporre sull’opera di scarico indicante la portata di scarico corrispondente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia