Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 19
(Conclusione del procedimento e provvedimento finale)
1. L’autorità concedente procede al rilascio o al diniego di concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Successivamente alla trasmissione degli atti, nel caso di cui all’articolo 13, comma 2, ovvero, nei restanti casi, alla conclusione della relazione finale d’istruttoria o all’acquisizione dell’eventuale parere dell’organo tecnico consultivo, l’autorità concedente, ove non si debba provvedere al rilascio della concessione, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, in conformità con le procedure previste nelle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.
3. Nel caso in cui si debba rilasciare la concessione, l’autorità concedente invia al richiedente una comunicazione di accoglimento della domanda, subordinato all’accettazione del disciplinare, inviato contestualmente alla predetta comunicazione; entro il termine stabilito dall’autorità concedente, il richiedente sottoscrive il disciplinare.
4. Prima della sottoscrizione di cui al comma 3, il richiedente provvede altresì, secondo le modalità operative indicate dalla Direzione regionale competente:
a) al versamento di apposita cauzione, ovvero al deposito di idonea fideiussione, pari almeno a un’annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimangono vincolate per tutta la durata della concessione;
b) al saldo delle residue spese d’istruttoria, tenuto conto degli importi già versati;
c) al saldo di eventuali canoni arretrati e al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità successiva alla concessione;
d) nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico di potenza nominale media superiore a 30 kW, al deposito di idonea fideiussione a specifica garanzia circa le capacità tecnico-finanziarie del richiedente, compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 20% del costo di realizzazione dell’impianto, a seconda dell’importanza dell’intervento; tale fideiussione è svincolata ad avvenuto collaudo delle opere.
5. Gli adempimenti di cui al comma 4 e la sottoscrizione del disciplinare costituiscono condizioni necessarie per l’emissione del provvedimento finale di concessione, che, ove non contestuale alla sottoscrizione del disciplinare, ha luogo entro i cinque giorni successivi; con il provvedimento sono respinte le eventuali domande concorrenti.
6. Il provvedimento finale di concessione è consegnato o trasmesso con raccomandata a.r. al concessionario e ai titolari delle domande concorrenti respinte ed è pubblicato sul BURL ed inserito nel sito telematico della provincia, ove questa risulti essere l’autorità concedente.
7. La concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell’acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell’autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell’equilibrio idrico e idrologico del territorio.
8. La concessione specifica altresì che il canone, il cui importo è aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, è comunque dovuto anche se l’utente non voglia o non possa fare uso in tutto od in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’articolo 36.
9. L’autorità concedente provvede alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario e all’aggiornamento del catasto utenze idriche.
10. Nel caso in cui il richiedente, ricevuta la comunicazione di accoglimento, non provveda ai sensi dei commi 3 e 4, l’autorità concedente invia formale diffida ad adempiere entro il termine di ulteriori dieci giorni, decorso inutilmente il quale rigetta la domanda con le modalità di cui al comma 2.
11. Qualora la domanda rigettata ai sensi del comma 10 sia stata istruita in concorrenza con altra domanda meritevole di accoglimento, l’autorità concedente, contestualmente alla comunicazione del rigetto della prima, comunica l’accoglimento della seconda e procede a norma dei commi da 3 a 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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