Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 25
(Varianti)
1. Qualora il concessionario d’acqua pubblica intenda variare le opere o le condizioni d’esercizio della derivazione, presenta domanda all’ufficio istruttore competente.
2. La domanda è presentata e istruita secondo la disciplina stabilita per le ordinarie domande di nuove concessioni nel caso comporti:
a) modificazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione o della loro ubicazione;
b) una diversa destinazione d’uso della risorsa, ovvero un nuovo utilizzo della risorsa che a sua volta comporti una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque restituite;
c) un aumento della quantità di acqua prelevata che renda necessaria la valutazione dell’interesse dei terzi, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la verifica delle condizioni idrauliche del corso d’acqua interessato dalle opere di derivazione ovvero delle condizioni di rischio idraulico.
3. Le varianti non riconducibili alle ipotesi di cui al comma 2 sono considerate varianti non sostanziali e sono istruite secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 26. La domanda contiene i dati identificativi della concessione, i dati elencati dall’articolo 8, comma 1, ove non già contenuti nel disciplinare o nel provvedimento amministrativo in vigore, ed avere allegata una relazione descrittiva delle modifiche che s’intendono apportare e delle motivazioni ad esse sottese.
4. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d’acqua, ovvero per meglio rendere compatibile con l’ambiente la derivazione, anche in accoglimento di modificazioni chieste in sede di istruttoria da soggetti e istituzioni preposti alla tutela paesistico-ambientale o di adeguamenti o compensazioni emersi in sede di procedura di VIA, ovvero ancora per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti o assicurare la restituzione dell’acqua a quota utile per l’irrigazione, l’autorità concedente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti anche in modo sostanziale, sottoponendo, ove necessario, le domande così modificate alla procedura semplificata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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