Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 44
(Disciplina transitoria relativa all’articolo 4)
1. L’articolo 4 non si applica alle utenze già in essere all’entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto stabilito ai commi seguenti.
2. Le utenze di cui al comma 1 definibili come domestiche in base alla normativa previgente, ma non più rientranti in tale categoria in base all’art. 4, sono regolarizzate dalle province competenti secondo le procedure semplificate previste dalla citata d.g.r 29 dicembre 1999 n. 6/47582, tenuto conto dei dati acquisiti a seguito delle autodenunce di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche).
3. Le province, al solo fine della regolarizzazione di cui al comma 2, possono, con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, riaprire per non più di dodici mesi i termini per la presentazione delle autodenunce ed eventualmente stabilire nuove modalità operative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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