Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 21
(Stagione silvana)
1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.(44)
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.(45)
7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia