Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 23
(Conversioni)
2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti. I piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.(55)
4. Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.(56)
4 bis. Nei tagli di avviamento all’alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell’intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.(57)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia