Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 24
(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)
1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall’obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.(58)
2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.(59)
3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri;(60)
d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all’allegato B;(61)
d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.(62)
4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.(63)
5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.
5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l’invecchiamento indefinito, indicandone l’esistenza negli elaborati di piano.(64)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
58. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. vv) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
59. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
60. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ww) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
61. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. xx) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
62. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. xx) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
63. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. yy) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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