Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 54
(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.(131)
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:(132)
a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.
3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.(133)
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.
5. La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile.
6. In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
131. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. fffff) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
132. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ggggg) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
133. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hhhhh) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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