Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 60
(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.
2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduazione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.(143)
3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.
4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
143. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ooooo) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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