Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 67
(Prati stabili)
1. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo può essere effettuata liberamente purché finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalità che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 7.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia