Regolamento Regionale
27 luglio 2009
, n. 2
Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2
Art. 2
1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, e presentare domanda di concessione del contributo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente regolamento, le unioni iscritte nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro il 31 dicembre dell'anno precedente al termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo straordinario ovvero entro il primo di aprile dell'anno di presentazione della domanda di concessione del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 10; la richiesta di iscrizione al registro deve essere inviata alla Regione entro il novantesimo giorno antecedente i termini previsti dal presente comma.(5)
2. Le unioni esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all'interno degli ambiti territoriali di riferimento, di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 19/2008, salve eventuali deroghe all'ambito territoriale ai sensi dell’articolo 20.
3. Le unioni accedono ai contributi in presenza della seguente condizione:(6)
a) esercizio, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della l.r. 19/2008, per tutti i comuni aderenti di almeno cinque delle funzioni fondamentali e di tutti i servizi ad esse riferite elencati nella tabella “2” dell’Allegato A;
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia