Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 2
(Requisiti per l’accesso e destinatari dei contributi) (4)
1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, e presentare domanda di concessione del contributo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente regolamento, le unioni iscritte nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro il 31 dicembre dell'anno precedente al termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo straordinario ovvero entro il primo di aprile dell'anno di presentazione della domanda di concessione del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 10; la richiesta di iscrizione al registro deve essere inviata alla Regione entro il novantesimo giorno antecedente i termini previsti dal presente comma.(5)
2. Le unioni esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all'interno degli ambiti territoriali di riferimento, di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 19/2008, salve eventuali deroghe all'ambito territoriale ai sensi dell’articolo 20.
3. Le unioni accedono ai contributi in presenza della seguente condizione:(6)
a) esercizio, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della l.r. 19/2008, per tutti i comuni aderenti di almeno cinque delle funzioni fondamentali e di tutti i servizi ad esse riferite elencati nella tabella “2” dell’Allegato A;
b) (7)
4. I comuni non aderenti all’unione che gestiscono in forma associata funzioni e servizi con la stessa, mediante convenzioni, sono esclusi dall’erogazione del contributo.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8. Torna al richiamo nota
6. L'alinea è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 13 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 13 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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