Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 5
(Contributo annuale ordinario)(10)
1. Il contributo annuale ordinario è corrisposto, ad esercizio in corso, a copertura delle spese di erogazione dei servizi riferiti a ciascuna funzione oggetto del contributo come elencati nella tabella “2” dell’Allegato A.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 l’unione deve:
a) esercitare almeno cinque funzioni, da parte di tutti i comuni aderenti, tra quelle elencate nella tabella “2” dell’Allegato A(11);
b) esercitare per almeno due comuni ogni eventuale funzione fondamentale, ulteriore alle cinque di cui alla lett. a), e ogni eventuale servizio non riferito a funzioni fondamentali di cui alla tabella “2” dell’Allegato A.
3. Il contributo è costituito dalla sommatoria del contributo base di cui al comma 4, computato per servizio e per comune, e dalle maggiorazioni determinate, ai sensi dell’articolo 6, in base ai criteri di cui al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 19/2008.
4. Il contributo base è calcolato per ciascun comune moltiplicando il peso attribuito ad ogni servizio indicato nella tabella di cui al comma 1, per un valore di € 0,10 per i primi tre anni di esercizio della gestione associata per ciascun residente in ogni comune associato. Il valore di cui al precedente periodo decresce progressivamente di € 0,02 per anno, fino ad un valore minimo di € 0,02 per gli anni successivi. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), il valore di € 0,10 è raddoppiato a € 0,20 per i piccoli comuni lombardi. Per questi comuni decresce fino ad un valore minimo di € 0,04.
5. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 4, al numero dei residenti dei comuni dell'unione vengono apportati i seguenti correttivi:
a) se la popolazione è inferiore a 2.000 residenti, è considerata pari a 2.000;
b) se la popolazione è superiore a 7.000 residenti, è considerata pari a 7.000;
c) se la popolazione complessiva dei comuni dell’unione è superiore a 50.000 residenti, è considerata pari a 50.000.
6. Qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c) del comma 5, il numero dei residenti di ciascun comune viene proporzionalmente ridotto.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 13 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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