Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 7
(Contributo straordinario)(13)
1. Il contributo straordinario è erogato alle unioni per le spese di investimento delle gestioni associate a copertura del 50 per cento delle spese totali relative a dotazioni tecnologiche e informatiche, adeguamento impianti, automezzi per l'erogazione dei servizi, fino ad un importo massimo di € 20.000 annuali.
2. Le spese di investimento ammissibili sono quelle elencate nell’Allegato C.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
13. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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