Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 8
(Progetto di gestione associata)(14)
1. L'unione approva una progetto per l'avvio della gestione associata delle funzioni e di ogni servizio ad esse relativo affidati dai comuni aderenti, elaborata secondo i contenuti e i criteri di cui all’Allegato B, da presentare unitamente alla domanda di contributo straordinario.
2. L’adesione all’unione di nuovi comuni o l’aggiunta di nuove funzioni gestite in forma associata dall’unione comporta l’integrazione del progetto secondo i contenuti e criteri di cui all’Allegato B.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
14. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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