Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 15
(Modalità di erogazione del contributo straordinario)(34)
1. Il contributo straordinario di cui all’articolo 7, è erogato con le seguenti modalità:
a) il 50 per cento del contributo previsto sui servizi viene liquidato con il provvedimento di concessione del contributo straordinario a titolo di anticipazione;
b) il 50 per cento del contributo previsto viene liquidato a saldo, previa presentazione di fatture alle quali sono allegati i relativi mandati di pagamento.
2. Le fatture dell'unione devono essere inviate entro e non oltre il 15 ottobre dello stesso anno in cui è stata presentata la domanda.
3. Sono ammesse a contributo le fatture relative all’anno in cui si è presentata la domanda.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
34. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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