Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 22
(Disposizioni transitorie e finali)(45)
1. Il requisito di cui all’articolo 2, comma 3, lett. b), nel primo anno di applicazione del regolamento recante “Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)”, si applica limitatamente ad una delle due funzioni indicate.
1 bis. Il requisito dell'iscrizione nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, si applica a partire dalla presentazione delle domande di concessione del contributo ordinario o straordinario per l'annualità 2017. In prima applicazione del presente comma, la scadenza per l'invio alla Regione della richiesta di iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde è posticipata, per l'annualità 2016, al sessantesimo giorno precedente ai termini di cui all'articolo 2, comma 1, per le unioni costituite entro la scadenza di cui al presente periodo e composte da almeno un comune che abbia rinnovato i propri organi elettivi nell'anno 2016.(46)
2. Per il primo anno di applicazione del regolamento di cui al comma 1, la domanda di concessione del contributo straordinario, di cui all’articolo 7, è presentata entro e non oltre il 31 ottobre, unitamente alle fatture con allegati i relativi mandati di pagamento.(47)
3. Le unioni che sono già beneficiarie di contributi ai sensi del presente regolamento, sulla base di una scheda progettuale già approvata, non presentano, con la domanda di contributi, il progetto di gestione associata di cui all’art. 8, ferme restando eventuali integrazioni conseguenti all’adesione di nuovi comuni o all’aggiunta di nuove funzioni.
4. Per i comuni aderenti a unioni di comuni lombarde, anche svantaggiati ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/2004, che hanno già beneficiato di contributi per l'esercizio effettivo in gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del presente regolamento e che successivamente aderiscono ad altre unioni, il valore del contributo base viene calcolato tenendo conto del numero degli anni per i quali si è già beneficiato del contributo e decresce progressivamente fino al valore minimo di cui al comma 4 dell’articolo 5.
5. Ai fini del calcolo della maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso in cui due o più comuni svantaggiati, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 11/2004, aderenti all’unione si fondano ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della l.r. 29/2006, al nuovo comune istituito a seguito di fusione, viene attribuita la classe di svantaggio di maggior favore. La disposizione di cui al primo periodo si applica in caso di fusione per incorporazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 29/2006.
6. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui al comma 1, lettera i), dell’articolo 6, per la determinazione della capacità fiscale procapite di ciascun comune aderente all’unione, si fa riferimento all’articolo 43, comma 5 quater, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
7. Le modifiche agli allegati, ove non contestuali a modifiche apportate a uno o più articoli del presente regolamento, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2“Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)”, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.(48)
7 bis. Le modifiche agli articoli 2, 5, 11 e 18, nonché all'allegato B, apportate dal regolamento recante 'Modifiche agli articoli 2, 5, 11, 18 e 22, nonché all'allegato B del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)), si applicano anche alle domande di concessione del contributo ordinario o anche straordinario per l'annualità 2019, con possibilità, per la Giunta regionale, di prorogare, ove necessario, i termini di presentazione delle domande a data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso regolamento.(49)
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
45. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
46. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8. Torna al richiamo nota
48. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 13 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
49. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 13 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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