Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 8
(Durata, revoca e decadenza)
1. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.
2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni.
3. I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno termine per:
a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del consorzio;
c) rinuncia da parte del richiedente.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
5. La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi:
a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
c) per omesso pagamento di una rata del canone;
d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.
6. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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