Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 11
(Interventi ammissibili con procedure d'urgenza)
1. È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.
4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui a commi 2 e 3.
5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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