Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 12
(Obblighi dei frontisti)
1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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