Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 2
(Definizione e ampliamento del contingente unificato di bacino e integrazione di nuovi Comuni)
1. La definizione e l'incremento percentuale del contingente unificato di bacino e la relativa ripartizione tra i Comuni integrati sono determinati con atto della Giunta regionale, in conformità all'art. 37, c. 2, lett. m), del d.l. n. 201/2011, ed anche su proposta dei singoli Comuni, sentita la Conferenza del servizio taxi di cui al successivo art. 61, sulla base dei seguenti elementi riguardanti l'intero bacino:
a) densità della popolazione;
b) estensione territoriale dei Comuni integrati nel bacino, anche in caso di integrazione di nuovi Comuni, e relative caratteristiche;
c) intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, culturali, di cura, di soggiorno, di lavoro;
d) insediamenti di nuove infrastrutture di rilevante e continuativo impatto sul territorio, quali ad esempio ospedali, università e poli fieristici che comportino un incremento della domanda nell'intero bacino;
e) indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici;
f) analisi delle esigenze di mobilità su relazioni a domanda debole, ad integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
g) domanda inevasa rilevata dalle indagini svolte sull'offerta del servizio nell'ambito del bacino aeroportuale;
h) adempimento, da parte dei Comuni interessati, degli obblighi di cui al presente regolamento e successive attuazioni.
2. In sede di prima attuazione, il contingente unificato di bacino e la relativa ripartizione tra i Comuni integrati sono determinati in misura corrispondente alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2013.
3. L'integrazione nel bacino di nuovi Comuni, non ricadenti sul sedime aeroportuale, è deliberata con atto della Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi di cui al successivo art. 61, su istanza dei Comuni interessati nel rispetto dei requisiti di cui al c. 4. La Giunta delibera tenendo conto degli impatti sul contingente unificato di bacino.
4. Possono presentare alla Giunta regionale istanza di integrazione nel bacino solo i Comuni confinanti con i Comuni già integrati, a condizione che i richiedenti: (a) abbiano attivato il servizio taxi e abbiano rilasciato l'ultima licenza per l'esercizio del servizio taxi con autovettura almeno cinque anni prima del momento di presentazione della richiesta - salvo quanto previsto dall'art. 63, c. 3 - e (b) illustrino specifiche esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovra comunale.
5. Qualora un Comune integrato non aderisca più al bacino, lo stesso potrà presentare istanza di nuova integrazione non prima che siano trascorsi 5 anni dall'uscita o, in caso di rilascio di nuove licenze successivamente all'uscita, 5 anni dall'ultima licenza emessa sul suo territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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