Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 17
(Forme giuridiche del servizio)
1. I titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7, c. 1, della l. n. 21/1992:
a) imprese artigiane di trasporto;
b) cooperative di produzione e lavoro, intendendosi come tali quelle a proprietà collettiva, oppure cooperative di servizi in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
2. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all'art. 7, c. 1, della l. n. 21/1992. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dei singoli Comuni integrati nel bacino.
3. Ai fini del conferimento di cui al c. 2, il conferente deve presentare apposita comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza allegando:
a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza;
b) dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.
4. Il titolare è tenuto a comunicare entro 30 giorni al Comune il verificarsi del caso di recesso, decadenza o esclusione dall'organismo cui è stata conferita la licenza.
5. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all'ufficio del Comune l'elenco dei propri associati e a dare comunicazione delle variazioni intervenute entro 30 giorni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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