Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 50
(Conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l'esercizio dei servizi)
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 86, c. 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente e, in particolare, quelle di cui all'art. 11 bis della l. n. 21/1992.
2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi e ai requisiti previsti dal presente regolamento, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, o di violazioni al Codice della Strada accertate dagli organi di vigilanza, sono adottati provvedimenti di cui al presente Capo.
3. Gli uffici competenti di cui all'art. 49 trasmettono alla Commissione di cui all'art. 60, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione all'interessato, tutta la documentazione pertinente.
4. La Commissione effettua l'istruttoria e conclude il procedimento entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento a carico del soggetto interessato, in ragione della complessità del procedimento connessa alla pluralità delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti. Il termine è sospeso in caso di supplemento istruttorio, come previsto dalle norme vigenti.
5. La Commissione tecnica disciplinare individua i provvedimenti di cui al presente Capo a carico del soggetto interessato, dandone comunicazione ai Comuni che sono tenuti ad applicarli entro 30 giorni.
6. Il provvedimento finale della Commissione dovrà altresì quantificare l'ammontare dell'importo oggetto di eventuale restituzione.
7. La Direzione generale regionale competente, nel caso in cui il Comune non ottemperi, entro i termini previsti, alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, sospende, previa diffida ad adempiere entro ulteriori 30 giorni, il Comune dalla partecipazione al bacino aeroportuale, sino all'applicazione delle disposizioni citate. Agli operatori di tale Comune, pertanto, non si applica il principio dell'integrazione del servizio con la reciprocità di carico di cui all'art. 32, c. 3.
8. In caso di procedimento per l’applicazione della sospensione di cui al comma 4 dell’articolo 56, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), limitatamente ai casi di rifiuto del servizio nei confronti di persone con disabilità nonché a mobilità ridotta permanente o temporanea o durante l’orario notturno, d), e), f), g) ed i), nonché della decadenza di cui all’articolo 57, a partire dalla comunicazione dell’avvio di tale procedimento e sino alla sua conclusione o alla completa esecuzione dell’eventuale sanzione applicata, il soggetto interessato non può trasferire la licenza ai sensi dell’articolo 16. La licenza può essere trasferita nel caso in cui il procedimento non si concluda nel termine di 180 giorni.(19)
NOTE:
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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