Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 63
(Entrata in vigore e disciplina transitoria)
1. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. I regolamenti interni delle cooperative, dei consorzi, delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e degli organismi in qualsiasi forma costituiti che esercitano attività inerenti il servizio taxi non possono essere in contrasto con le disposizioni del presente atto.
3. Per le istanze di integrazione nel bacino presentate da Comuni che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avevano già presentato domanda di integrazione ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato 'A' della d.g.r. n. VII/11948/2003, così come modificata dalla d.g.r. n. VII/20831/2005, il termine di cinque anni di cui all'art. 2, c. 4, lett. a) è ridotto a quattro anni, fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti di cui al medesimo art. 2, c. 4.
4. E' abrogata la d.g.r. 16 febbraio 2005, n. VII/20831.
5. Fino all'approvazione dell'atto di cui all'art. 1, c. 3, i Comuni integrati sono quelli risultanti dalla d.g.r. n. VII/11948/2003.
5 bis. Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019, e comunque sino alla riapertura dell'aeroporto di Linate, in caso di uso collettivo del taxi, di cui all'art. 5, ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell'ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni contigui; resta ferma l'applicazione delle tariffe stabilite al comma 2 del medesimo articolo 5.(22)
5 ter. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento recante ‘Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi)’, i Comuni, ove necessario, procedono alla modifica dei rispettivi atti di regolamentazione dell’accesso alle zone a traffico limitato, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al fine di consentire l’esercizio sul proprio territorio del servizio pubblico di taxi da parte degli operatori dei comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale.(23)
NOTE:
22. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 4 luglio 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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