Regolamento Regionale 17 marzo 2015 , n. 1

Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008

(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-03-17;1

Art. 5
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale)
1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale le cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere sede legale o operativa in Lombardia;
b) essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative nella Sezione "Mutualità prevalente di diritto", Categoria "Sociale" e nella Categoria dell'attività esercitata;
c) svolgere le attività di cui all'art. 4, comma 1;
d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all'articolo 2 della legge 381/1991;
e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;
g) aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
h) aver depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio;
i) aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;
k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
2. Le cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si intende che più del 70% del valore della produzione derivi da attività svolte in Lombardia. La norma non si applica alle cooperative che hanno dalla costituzione sede legale in Lombardia.
3. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione.
4. Le cooperative che svolgono attività sia di “tipo A” che di "tipo B" possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora:
a) il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/1991 e dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale;
b) l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.
In caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla Sezione B.
5. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali e i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.
6. La cooperativa deposita unitamente alla Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione, anche il Bilancio Sociale che verrà pubblicato in una sezione dedicata del sito di Regione e di Unioncamere Lombardia per consentirne la massima diffusione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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