Regolamento Regionale 17 marzo 2015 , n. 1

Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008

(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-03-17;1

Art. 6
(Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)
1. La Comunicazione Unica Regionale è trasmessa tramite il sistema informativo camerale dal rappresentante legale della cooperativa alla Camera di commercio nell'ambito territoriale nel quale ha la propria sede legale o operativa. La Comunicazione Unica è esente dal bollo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. La Comunicazione Unica regionale è registrata dal sistema informativo camerale della Camera di commercio. L'iscrizione all'Albo segue l'ordine cronologico di arrivo della stessa.
3. La Camera di commercio annota la cooperativa sociale nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economico amministrative ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale. Entro 60 giorni dal ricevimento della Comunicazione Unica Regionale, la Camera di Commercio, effettua i controlli secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative integrazioni e/o chiarimenti, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare la cancellazione dall'Albo.
Le cooperative sociali annotate nel registro delle imprese mantengono la loro connotazione giuridica e non acquisiscono quella di impresa sociale se non lo richiedono esplicitamente nelle forme ordinarie.
4. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con atto del conservatore del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio competente e comunicato immediatamente alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.
5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 la notizia è annotata immediatamente dalla Camera di commercio, che ne dà comunicazione alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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