Regolamento Regionale 17 marzo 2015 , n. 1

Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008

(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-03-17;1

Art. 7
(Obblighi delle cooperative sociali per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale)
1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo, le cooperative sociali iscritte, hanno l'obbligo di trasmettere la Comunicazione Unica Regionale alla Camera di commercio competente:
a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione con le informazioni previste dal presente regolamento riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 5;
b) entro trenta giorni, l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991.
2. Le cooperative sociali hanno l'obbligo di mettere a disposizione della Camera di commercio la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale e agli occupati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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