Regolamento Regionale
17 marzo 2015
, n. 1
Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008
(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-03-17;1
Art. 8
(Cancellazione dall'Albo regionale)
1. La cancellazione dall'Albo regionale e la corrispondente annotazione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economico amministrative sono disposte dalla Camera di commercio competente nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione della Comunicazione unica regionale del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio;
b) nel caso di scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a 24 mesi o cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative di cui al d.m. 23 giugno 2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del d.lgs. 220/2002;
c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste ai sensi del d.lgs. 220/2002;
d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come prescritto all'articolo 2 della legge 381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;
e) qualora la cooperativa iscritta nella Sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 entro sei mesi dalla data di comunicazione di mantenimento;
f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito l'iscrizione, nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo;
h) nel caso in cui la cooperativa non abbia fornito le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente regolamento;
i) nel caso in cui la cooperativa applichi condizioni economiche e normative inferiori da quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 7/2012;
2. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con atto motivato del conservatore del registro delle imprese competente e comunicata immediatamente alla Regione Lombardia e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.
3. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione, la Camera di commercio comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustificano tale determinazione, indicando il termine di trenta giorni, entro il quale la cooperativa può produrre eventuali controdeduzioni, che la Camera di commercio ha l'obbligo di valutare. Il mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti è motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall'Albo.
4. La cancellazione dall'Albo regionale comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di tipo B la cancellazione comporta inoltre:
a) l'impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia