1. Le Camere di commercio svolgono le attività di controllo su base campionaria secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti sia per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo da parte delle cooperative sociali.
2. Le Camere di commercio trasmettono gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alla Regione e, se del caso, alle autorità competenti. La Camera di commercio inserisce l'esito nel fascicolo informatico dell'impresa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia