Regolamento Regionale 12 maggio 2015 , n. 4

Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 - 'Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale''

(BURL n. 20, suppl. del 15 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-05-12;4

Art. 1
(Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 'Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'')
1. All'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')(1), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.';
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. L'autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l'autorità procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.';
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 8 febbraio 2010, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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