Regolamento Regionale
12 maggio 2015
, n. 4
Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 - 'Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale''
(BURL n. 20, suppl. del 15 Maggio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-05-12;4
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le previsioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Regione compie gli atti necessari a rendere effettiva la presa in carico, da parte dell'autorità di polizia idraulica, dei procedimenti di cui al primo periodo.
2. Qualora l'autorità di polizia idraulica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del r.r. 3/2010, ometta l'adozione degli atti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dall'articolo 92, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono prevalenti sulle previsioni dei regolamenti consortili che risultino in contrasto con le stesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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