Regolamento Regionale 7 luglio 2015 , n. 5

Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-07-07;5

Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), definisce:
a) le modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di avvalimento delle strutture della Giunta regionale;
b) la composizione e la durata della Commissione consultiva.
2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Garante”, nell'esclusivo interesse dei minori, coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre Regioni e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il terzo settore, le famiglie, comunque esercitando le funzioni previste all'articolo 2 della l.r. 6/2009.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi