Regolamento Regionale 7 luglio 2015 , n. 5

Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-07-07;5

Art. 2
(Struttura organizzativa)
1. Il Garante dispone di un ufficio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 6/2009.
2. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi delle strutture individuate con appositi provvedimenti della Giunta regionale e, al fine di garantire idonei orari di apertura e spazi di ricevimento, può altresì avvalersi, previa intesa con la stessa Giunta regionale, delle sedi regionali decentrate e degli enti del sistema regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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