Regolamento Regionale 
   7 luglio 2015 
  , n. 5
  
Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6
(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-07-07;5
Art. 3
    (Commissione consultiva)
    
      
      
      1.  La Commissione consultiva:
    -  esprime pareri e formula proposte al Garante per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
-  promuove la piena applicazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 25 maggio 1991, n. 176;
      
      
      2.  La Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante è composta da:
    a)  un rappresentante dei Tribunali per i minorenni e un rappresentante del Tribunale ordinario, previa intesa con i medesimi Tribunali;
b)  un rappresentante della Procura della Repubblica per i minorenni, previa intesa con la medesima Procura;
      
      
      3.  Sono membri di diritto della Commissione consultiva di cui al comma 1 l'Assessore competente per materia e due consiglieri designati dal Consiglio regionale, con garanzia di partecipazione della minoranza. I componenti designati in seno alla Commissione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Garante e partecipano a titolo gratuito. La Commissione è presieduta dal Garante.
    
      
      
      4.  Ai lavori della Commissione consultiva possono partecipare esterni invitati in relazione a specifiche tematiche oggetto di trattazione anche con riferimento a rappresentanti degli ordini e collegi professionali.
    
      
      
      5.  La Commissione consultiva promuove adeguate forme di concreto coinvolgimento e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi minorenni, anche in relazione ai processi di protezione e tutela che li riguardano, attraverso l'utilizzo di appropriati e innovativi strumenti e canali di ascolto da realizzare, nell'ambito di specifiche attività progettuali, in collaborazione con gli enti che si occupano di minori.
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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