Regolamento Regionale 7 luglio 2015 , n. 5

Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-07-07;5

Art. 3
(Commissione consultiva)
1. La Commissione consultiva:
- esprime pareri e formula proposte al Garante per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuove la piena applicazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 25 maggio 1991, n. 176;
- partecipa alla predisposizione del Piano annuale degli interventi e delle priorità sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori;
- collabora, nell'ambito dell'attività di vigilanza del Garante, alla formulazione di pareri e proposte sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione e degli Enti locali.
2. La Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante è composta da:
a) un rappresentante dei Tribunali per i minorenni e un rappresentante del Tribunale ordinario, previa intesa con i medesimi Tribunali;
b) un rappresentante della Procura della Repubblica per i minorenni, previa intesa con la medesima Procura;
c) due rappresentanti designati dall'ANCI;
d) sette rappresentanti delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui cinque designati dalle associazioni maggiormente rappresentative e due designati dal Garante;
e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.
3. Sono membri di diritto della Commissione consultiva di cui al comma 1 l'Assessore competente per materia e due consiglieri designati dal Consiglio regionale, con garanzia di partecipazione della minoranza. I componenti designati in seno alla Commissione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Garante e partecipano a titolo gratuito. La Commissione è presieduta dal Garante.
4. Ai lavori della Commissione consultiva possono partecipare esterni invitati in relazione a specifiche tematiche oggetto di trattazione anche con riferimento a rappresentanti degli ordini e collegi professionali.
5. La Commissione consultiva promuove adeguate forme di concreto coinvolgimento e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi minorenni, anche in relazione ai processi di protezione e tutela che li riguardano, attraverso l'utilizzo di appropriati e innovativi strumenti e canali di ascolto da realizzare, nell'ambito di specifiche attività progettuali, in collaborazione con gli enti che si occupano di minori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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