Regolamento Regionale
17 luglio 2015
, n. 7
Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)
(BURL n.30 supp. del 21 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-07-17;7
Art. 1
(Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente:
‹2 bis. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto alla lettera g) del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di go¬dimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.›;
‹2 bis. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto alla lettera g) del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di go¬dimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.›;
b) dopo la lettera e) del comma 1 dell’art. 14 è inserita la seguente:
‹e bis) necessitino di urgente sistemazione abitativa in quanto coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, e sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità.›;
‹e bis) necessitino di urgente sistemazione abitativa in quanto coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, e sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità.›;
c) dopo il comma 1 quater dell’articolo 18 è inserito il seguente:
‹1 quinquies. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall’assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.›;
‹1 quinquies. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall’assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.›;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 30 è inserito il seguente:
‹1 bis. Rientrano tra le categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo, per un periodo massimo di trentasei mesi, i coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.›;
‹1 bis. Rientrano tra le categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo, per un periodo massimo di trentasei mesi, i coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.›;
e) all’allegato 1 parte I dopo il punto 8 è inserito il seguente:
‹8 bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI
Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.›;
‹8 bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI
Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.›;
f) all’allegato 1 parte III punto 2 dopo la lettera h) è inserita la seguente:
‹h bis. l’ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.›;
‹h bis. l’ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.›;
g) all’allegato 1 parte III punto 3, sezione ‹Per il patrimonio immobiliare›, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
‹b bis) nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi non si considera il valore patrimoniale della casa coniugale;›.
‹b bis) nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi non si considera il valore patrimoniale della casa coniugale;›.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia