Regolamento Regionale
5 agosto 2016
, n. 7
Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-08-05;7
Art. 2
(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù)
1. Gli ostelli della gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato A del presente regolamento.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia