Regolamento Regionale 2 dicembre 2016 , n. 10

Modifica dell'articolo 33 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26). Disposizioni per l'attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 (Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.)

(BURL n. 49 del 05 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-12-02;10

Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26)(1), è aggiunto il seguente:
'2 bis. Con deliberazione della Giunta Regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione e nel rispetto delle linee guida di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 24 marzo 2006, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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