Regolamento Regionale
2 dicembre 2016
, n. 10
Modifica dell'articolo 33 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26). Disposizioni per l'attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 (Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.)
(BURL n. 49 del 05 Dicembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-12-02;10
Art. 2
(Termine per l'attuazione regionale delle linee guida ministeriali sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo)
1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006, come modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, entro il 31 dicembre 2016, secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 (Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia